COMMERCIO: DIECI ANNI FA LA RIFORMA DI BERSANI
(AGI) – Roma, 30 mar. – Era il 31 marzo del 1998 quando il cosiddetto ‘decreto Bersani’ riformo’ radicalmente il settore del commercio. L’approvazione del provvedimento, dopo venti anni di progetti, apri’ alla concorrenza e libero’ il commercio dalle gabbie burocratiche e amministrative. In sostanza sparirono le licenze per gli esercizi fino a 250 mq. di superficie. Il decreto legislativo inoltre introdusse una regolamentazione molto piu’ ampia ed elastica sia degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali, sia delle aperture e chiusure domenicali e festive, a partire proprio dal principio della libera determinazione da parte degli esercenti nell’ambito di fasce orarie molto piu’ ampie (dalle ore 7 alle ore 22 di tutti i giorni della settimana, nel limite massimo di 13 ore giornaliere). Inoltre, gli esercizi cominciarono ad osservare, nei casi stabiliti dai comuni, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale. Sparirono anche le 14 tabelle merceologiche e restarono solo due settori: alimentare e non alimentare. Tuttavia, mentre per il primo settore le regole rimasero sostanzialmente le stesse, le novita’ e la conseguente semplificazione riguardo’ soprattutto quello non alimentare dove, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, tutti avrebbero potuto esercitare l’attivita’ commerciale, in quanto non era piu’ richiesto l’obbligo di iscrizione al Rec, che venne espressamente abrogato. Al contrario, per il settore alimentare, il commercio fu consentito a chi aveva frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio istituito o comunque riconosciuto dalla regione; a chi aveva esercitato, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l’attivita’ di vendita di prodotti alimentari in proprio; a chi era iscritto al Rec, oppure in uno dei gruppi merceologici alimentari della previgente disciplina. Cambiarono anche le modalita’ per il trasferimento di sede e l’ampliamento della stessa superficie di vendita, soggetti soltanto ad una semplice comunicazione al comune competente per territorio. Le vendite straordinarie, come saldi, liquidazioni, promozioni e pubblicita’ sarebbero state regolamentate dalle stesse regioni dopo aver preventivamente sentito le organizzazioni di consumatori e commercianti. Rilevante fu l’ingrandimento della superficie di vendita che non avrebbe dovuto superare i 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10 mila abitanti; i 250 mq per tutti gli altri comuni. Le medie e grandi strutture, invece, rimasero comunque soggette ad autorizzazione da parte del comune competente per territorio e non piu’ al rilascio del nullaosta delle regioni. Dal decreto rimasero escluse alcune importanti categorie come farmacisti, produttori agricoli, artigiani e titolari di rivendite di generi di monopolio. (AGI)
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