PUBBLICITA’: ANTITRUST MULTA DANACOL E PRO-ACTIV
(AGI) – Roma, 2 giu. – In tutte le comunicazioni pubblicitarie non vi sono inoltre indicazioni che consentano al consumatore di comprendere in quale situazione e quale tipologie di persone possono trovare giovamento ricorrendo al consumo del prodotto e in che misura lo stesso prodotto puo’ risultare efficace.
L’Antitrust ha sanzionato Danone, con un’ulteriore multa pari a 50.000 euro, anche per la specifica promozione denominata Mese del Cuore svoltasi nel mese di settembre 2008, con la quale veniva offerto un buono acquisto per ottenere una confezione omaggio per ogni confezione acquistata. Il buono era pero’ condizionato all’invio di un questionario posto all’interno del cartonato delle confezioni debitamente compilato, unitamente alla prova d’acquisto e allo scontrino. Nella pubblicita’ queste condizioni non erano chiarite.
La promozione del prodotto ProActiv, sanzionata dall’Antitrust, e’ stata collegata (nei messaggi radiofonici e stampa) ad una campagna di prevenzione svolta in collaborazione con un’associazione di medici – la Societa’ Italiana di Cardiologia – in molte citta’ italiane nell’ambito della quale alle donne con piu’ di 40 anni veniva offerta la possibilita’ di effettuare un controllo gratuito del cuore. Tutta la campagna promozionale, svolta a favore di Proactiv attraverso stampa, sito e radio, e’ stata correlata alla campagna di prevenzione incentrata sull’alterazione fisiologica del livello di colesterolo e sul conseguente rischio cardiovascolare al fine di indurre nei consumatori – nei messaggi radio e stampa individuati espressamente nelle donne in periodo di menopausa – consapevolezza e allarme su tale fattore di rischio, creare un conseguente bisogno, e presentare Proactiv come valido coadiuvante nel ridurre il fattore di rischio colesterolo. Per l’Antitrust, al contrario, e’ fuorviante creare l’aspettativa che sia possibile eliminare o ridurre i fattori di rischio correlati all’ipercolesterolemia attraverso il consumo di un prodotto alimentare la cui efficacia e’, per sua natura, limitata e parziale. I messaggi sono stati dunque omissivi e fuorvianti, in quanto, per il loro contenuto espresso e in assenza di indicazioni piu’ esaustive sull’effettivo ambito di impiego di Proactiv, sono stati idonei ad indurre in errore i consumatori sulle caratteristiche del prodotto e sui risultati che si possono attendere dal suo uso, inducendoli ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso. (AGI)
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