ACETO BALSAMICO MODENA: CODACONS CONFERMA DENUNCIA
(AGI) – Roma, 22 dic – “Il Consorzio Aceto Balsamico di Modena, invece di aggredire il Codacons – si rimarca – avrebbe dovuto effettuare un controllo e verificare se tra le aziende aderenti al consorzio vi siano alcune aziende che attuino il comportamento e la pratica commerciale verificata da questa associazione. Se cosi’ avesse fatto, anche il Consorzio avrebbe accertato che il riferimento al presunto “invecchiamento” non e’ riferito al DPC 030 ma ad una certificazione “volontaria” (di parte) e riportata sempre nel bollino con il logo CSQA DTP 075; ed ancora, sempre in etichetta ad un secondo logo CSQA “Certificazione Volontaria DTP 033 Cert. N.1586 “. Il dubbio pare legittimo, chi certifica che questo prodotto abbia 36 mesi? L’ente Csqa con il Reg. Comunitario 583/09 della Unione Europea conferita, o sempre lo stesso CSQA ai sensi di una certificazione volontaria? Da non dimenticare che l’unica certificazione per definire un aceto balsamico “invecchiato” resta solo quella prevista dal piano dei controlli conferito dal DM 20/7/09 dal Mipaf all’ente di certificazione CSQA.
Le certificazioni, volontarie, che fra l’altro vedono utilizzare simboli quali foglie espressamente vietate anche all’All. 2 della scheda riepilogativa del Reg. (CE) n.583/09, vengono utilizzate da aziende che sicuramente non fanno gli interessi del Consorzio Aceto Balsamico di Modena e degli utenti finali. Tutto quanto precede e’ ancora piu’ chiaramente sancito al considerando 8 del regolamento, allorquando la Commissione Europea ha chiesto il parere del Comitato scientifico per le denominazioni di origine il 6 Marzo 2006. Lo stesso, nel capitolo Discussione e Motivazione ha sottolineato che “sono contrari alle osservazioni che precedono ABM che contengono menzione del loro particolare invecchiamento, e contro etichette o collaretti che attestano questa situazione affinato-invecchiato, clessidre, foglie. Sara’ necessario porre fine a questi disguidi, spesso contrari al disciplinare di produzione e comunque sempre pregiudizievoli per gli interessi dei produttori originari”. Ne consegue – conclude il Codacons – che la progressiva diffusione in ambito comunitario di prodotto designato dalla Igp recante anche segni e/o indicazioni contrari ai regolamenti puo’ far sorgere il dubbio fondato di frodi in ambito agroalimentare, e cio’ in violazione dei diritti dei consumatori Comunitari ed italiani, oltre a creare confusione sul mercato dei prodotti autenticamente originari di determinati territori”.(AGI) Ale